DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, per impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinenza dello stadio Brilli Peri, sito in Montevarchi (AR), per lo svolgimento del Campionato di calcio di Lega Pro anno 2021/2022 della squadra AQUILA MONTEVARCHI 1902 (compresi eventuali play-off/out), ed eventuali amichevoli, che include l’area di servizio annessa, l’area di massima sicurezza, l’area di servizio esterna e l’area riservata (D.M. 18 marzo 1996).

Per Società  Sportiva si intende AQUILA MONTEVARCHI 1902, società  sportiva professionistica affiliata alla F.I.G.C.

Per evento sportivo si intende ogni manifestazione sportiva ufficiale della FIFA, della UEFA, del
C.O.N.I, della F.I.G.C, della Lega Serie A, B, C, di campionato e di Coppa Italia, nonché  le competizioni internazionali, comprese le amichevoli, che si svolgeranno nello Stadio, organizzate e gestite da AQUILA MONTEVARCHI 1902.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

(art. 1 septies del D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003)

  1. L’accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all’interno dell’impianto sportivo, in occasione dell’evento sportivo, sono regolati dal “Regolamento d’uso” e comportano l’accettazione, da parte dello spettatore, delle normative e disposizioni emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dal C.O.N.I., dalla F.I.G.C., dalla Lega Calcio e dalle Autorità  di Pubblica Sicurezza.
  2. Sono tenuti all’osservanza del regolamento e possono essere sottoposti agli ordinari controlli di sicurezza tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono all’interno dell’impianto sportivo.
  3. Con l’acquisto del titolo d’accesso, con il rilascio di qualsiasi altro titolo d’accesso (es. accredito) e comunque con l’accesso e la permanenza all’interno dell’impianto sportivo, il titolare si impegna a prendere visione e ad accettare incondizionatamente tutti i punti del “Regolamento d’uso” dell’impianto sportivo e del “Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso”.
  4. L’inosservanza dello stesso comporterà  l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore nonché  l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da parte del Prefetto della Provincia competente. Qualora il contravventore risulti giù  sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d’uso, la sanzione può  essere aumentata sino alla met  del massimo e pu  essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.
  5. L’inosservanza dello stesso comporterà  l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore nonché  l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da parte del Prefetto della Provincia competente. Qualora il contravventore risulti già  sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d’uso, la sanzione può  essere aumentata sino alla met  del massimo e pu  essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.
  6. Per l’accesso all’impianto   richiesto il possesso di un documento di identità  valido, da esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra l’intestatario del titolo di accesso ed il possessore dello stesso. Data l’emergenza sanitaria in corso, che riguarda la trasmissione del COVID-19, sar  obbligatorio recarsi allo Stadio con: Green pass rafforzato, in corso di validità , mascherina FFP2 (correttamente indossata, a copertura di bocca e naso). Ogni singolo spettatore dovrà  essere in buona salute e non dovrà  presentare i sintomi del COVID-19. Agli ingressi sarà  effettuata la misurazione della temperatura che non dovrà  superare i 37.4 . Le direttive appena esplicitate dovranno essere seguite da tutti; si include, quindi, anche il Gruppo Squadra. E’ necessario che, all’interno dell’impianto gli avventori mantengano, tra loro, una distanza di un seggiolino, tra uno spettatore e l’altro, rispettando l’assegnazione del posto, che presenter  una conformazione “a scacchiera”.
  7. Il titolo di accesso va conservato fino all’uscita dello stadio ed esibito su richiesta degli steward in qualsiasi momento.
  8. Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato (evidenziato sul biglietto/abbonamento/segnaposto) e, pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dalla Società  Sportiva che organizza l’evento.
  9. Lo spettatore che verrà  trovato ad occupare posti diversi da quello assegnato o a sostare in piedi sui seggiolini, senza giustificato motivo, sarà  allontanato dallo stadio.
  10. Le modalità  di accesso dei disabili sono stabilite dalla Società  Sportiva organizzatrice dell’evento, e comunque l’accesso sarà  possibile fino ad esaurimento dei posti consentiti.
  11. Lo spettatore può  essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metal-detector, oltre che da parte delle Forze dell’Ordine, a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed   tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward. Con l’acquisto del titolo di accesso allo Stadio lo spettatore autorizza implicitamente la Società  Sportiva e i suoi incaricati a richiedere controlli sulla persona e sulle eventuali borse, involucri ed effetti personali portati al seguito, rinunciando a ogni eccezione, ed a rifiutare l’ingresso, o ad allontanare dallo Stadio chiunque non sia disposto a sottoporsi ai predetti controlli.
  12. A seguito dell’ingresso nell’area di massima sicurezza, allo spettatore non   consentito abbandonare temporaneamente l’impianto sportivo. Lo spettatore che, decide di abbandonare lo stadio non potrà , quindi, successivamente ri-accedere.
  13. L’accesso attraverso automezzi nell’area riservata e di massima sicurezza individuate all’interno dell’impianto sportivo   regolato da titoli (c.d. pass-auto) specificatamente autorizzati. L’introduzione del veicolo   consentita unicamente previa esibizione da parte dell’utente del pass di ingresso giornaliero o stagionale unitamente al titolo di accesso allo stadio. Il suddetto pass deve rimanere esposto obbligatoriamente durante la sosta sul cruscotto. L’utente   tenuto ad ottemperare alle istruzioni del personale in servizio addetto.   fatto divieto assoluto di parcheggiare il veicolo nelle aree di transito e davanti alle uscite, in modo da non costituire intralcio agli altri veicoli.

L’impianto sportivo   controllato da un sistema di videoregistrazione posizionato sia all’interno che all’esterno della struttura, le cui immagini sono trattate secondo le disposizioni previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE2016/679) e dei successivi provvedimenti dell’Autorità  Garante in materia di videosorveglianza; la registrazione   effettuata per  finalità  di ordine e sicurezza pubblica, dalla società  sportiva organizzatrice dell’evento per il tramite  dell’Autorità  di P.S. conformemente alla normativa citata. La società  sportiva organizzatrice della manifestazione calcistica   tenuta a conservare i dati e supporti di registrazione fino a sette giorni dall’evento (trascorsi i quali verranno cancellati) nonché  a porre gli stessi supporti e dati a disposizione dell’Autorità  giudiziaria e di pubblica sicurezza e su richiesta al Giudice Sportivo.

La conservazione delle immagini videoregistrate   prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle Autorità  Giudiziarie o Forze di Polizia. La Società  Sportiva provveder  ad affiggere un’adeguata segnaletica permanente su cui   riportata la seguente dicitura: “Area soggetta a videosorveglianza (art. 13 del Regolamento UE2016/679). La registrazione e la rilevazione   effettuata da AQUILA MONTEVARCHI 1902 per finalità  di ordine e sicurezza pubblica”. Il trattamento dei dati personali   effettuato secondo le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell’Interno 6 Giugno 2005. La gestione dell’impianto TV-CC   assegnata ad un responsabile (soggetto designato al presidio del sistema di videosorveglianza, anche in qualità  di amministratore di sistema) che   stato autorizzato quale “Delegato a specifici compiti e funzioni relativi alla gestione dei trattamenti di videosorveglianza” e il cui nominativo   agli atti del G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza).

DIVIETI

  1. Esternare o incitare qualsiasi forma di violenza o discriminazione razziale, etnica, territoriale, politica, religiosa, nonchè  altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte, materiale e simboli;
  2. Sostare in prossimità  di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo. Arrampicarsi, scavalcare le strutture dell’impianto (ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo stare in piedi sui parapetti degli spalti). Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo servizi, strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;
  3. Entrare o tentare di entrare senza titolo di accesso regolarmente rilasciato secondo il D.M. 6/6/05, nonchè  accedere o tentare di accedere nelle aree soggette a restrizione al pubblico. Invadere o tentare di invadere il campo di gioco;
  4. Accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  5. Introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe. Introdurre, detenere o lanciare razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero altri strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile;
  6. Introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità  di tutti i soggetti presenti nell’impianto. Gli stewards, in presenza di elementi che facciano fondatamente ritenere possibile la destinazione ad usi impropri di taluni oggetti (es. cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni, accessori, monetine in quantità  non giustificata), potranno denegare l’accesso. Sono ammessi soltanto tamburi e megafoni quali strumenti sonori ed acustici; l’introduzione segue la medesima disciplina prevista per gli striscioni di cui al successivo punto 15;
  7. Introdurre, vendere e somministrare bevande alcoliche di gradazione superiore a 5 , salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità  competente, previo parere favorevole del Questore. Qualsiasi altra bevanda dovrà  essere servita, a cura dei soggetti espressamente autorizzati, esclusivamente in bicchieri di carta o plastica e non in bottiglie, lattine, o altri similari contenitori. Potranno essere introdotte e vendute bottiglie in plastica di colore trasparente (fino a max 750 ml) solo se aperte e private del tappo di chiusura o valvola. Non   possibile introdurre bevande in altri contenitori.   vietato introdurre, vendere, distribuire e somministrare, anche in forma gratuita, alimenti confezionati in contenitori di vetro, plastica e lattine;
  8. Introdurre ombrelli, ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni e privi di puntali;
  9. Introdurre Droni (o altri apparecchi volanti a pilotaggio remoto) di qualsiasi dimensione;
  10. Esporre materiale che ostacoli la visibilità  agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
  11. Condurre attività  commerciali o promozionali, fare mostra di materiale pubblicitario, raccogliere donazioni, se non preventivamente autorizzate e regolamentate dalle vigenti norme di sicurezza;
  12. Introdurre animali di qualsiasi genere, con l’eccezione di cani guida per ciechi o cani soccorritori;
  13. Introdurre/indossare/esporre magliette o altri indumenti con scritte ingiuriose, minacciose, incitanti o inneggianti alla violenza ovvero riconducibili a persone condannate, denunciate ovvero che hanno preso parte attiva ad episodi criminosi o di violenza; introdurre e/o indossare pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli stewards e degli altri addetti ai servizi;
  14. Usare l’intimidazione, la coercizione, gli insulti o la provocazione, comunque porre in essere qualsiasi atto aggressivo od offensivo nei confronti di altre persone, (inclusi gli altri spettatori, gli arbitri, i giocatori, gli steward, lavoratori e personale di servizio in genere);
  15. Introdurre, distribuire ed esporre coreografie (anche con megafoni e tamburi ad una sola battuta), striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società  Sportiva, alla quale gli interessati devono preventivamente rivolgersi e far pervenire l’apposita prescritta documentazione, almeno 5 giorni prima dell’evento, corredata con i dati dell’utilizzatore e copia del documento; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società  sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione. Tale procedura dovrà  essere seguita dai sostenitori della squadra ospite e della Società  sportiva, fatto salvo il caso di introduzione di striscioni già  autorizzati per l’intera stagione sportiva dal GOS presso la Questura della città che genera la trasferta e l’inserimento dello striscione nell’Albo Nazionale. L’esposizione di materiale diverso da quello autorizzato comporta l’immediata rimozione dello stesso e l’allontanamento dall’impianto del/dei trasgressore/i, al/ai quale/quali sarà /saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa ivi compreso il divieto di accesso alle manifestazioni sportive nonchè  la revoca dell’autorizzazione all’esposizione dello striscione identificativo. Ad AQUILA MONTEVARCHI   demandata la successiva comunicazione al soggetto richiedente delle determinazioni assunte dal GOS e delle condizioni alle quali   subordinato il rilascio del nulla osta.   comunque vietato esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità  agli altri tifosi.

AVVERTENZE

Data e ora dell’evento potranno essere modificate, spostate per disposizione dell’Autorità  di Pubblica Sicurezza o delle autorità  sportive senza che ci  possa determinare alcuna responsabilità  a carico del club. In caso di evento posticipato o annullato, l’eventuale rimborso avverrà  secondo le disposizioni in materia e con le modalità  comunicate successivamente dalla Società  sportiva, senza alcuna responsabilità  per quest’ultima. Il rimborso o la sostituzione del biglietto potranno aver luogo solo a fronte di presentazione dello stesso. Si rammenta che, oltre ai suddetti comportamenti passibili di sanzione amministrativa in quanto violazione del presente regolamento, costituisce anche reato, ed   pertanto vietato all’interno dell’impianto sportivo: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di campo. AQUILA MONTEVARCHI si riserva di modificare il presente regolamento con efficacia immediata, anche in conseguenza di provvedimenti legislativi e/o amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza e di ogni altra disposizione contenuta nelle Determinazioni emanate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni.

(legge 13 dicembre 1989 n. 401, come modificata dal D.L. 4 ottobre 2018 n. 113; D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003; legge n. 205 del 25.06.1993;decreto del Ministero dell’Interno 18 marzo 1996, come mod. dal decreto del Ministero dell’Interno 6 giugno 2005,recante “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”; decreto del Ministero dell’Interno 6giugno 2005 recante “Modalit  di emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti sportivi, in occasione dello svolgimento di competizioni riguardanti il gioco del calcio”; Dlgs. n. 8 dell’8 febbraio 2007; decreto del Ministero dell’Interno dell’8 agosto 2007;DL 119/2014 – convertito con modificazioni dalla Legge 146/2014; Protocollo d’intesa Ministero dell’Interno, Presidenza del Consiglio, Ministro per lo Sport, CONI, FIGC, Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico, LND, AIC, AIAC, AIA del 4 agosto 2017 ;Determinazione ONMS n.14/2010 del 17 marzo 2010; Circ. n.555/ONMS/470 del 18 dicembre 2017; circ. n.555/ONMS/284 del 8 agosto 2017 e circ. n. 555/ONMS/92 del 1 marzo 2019).