Ai fini del presente regolamento, per impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinenza dello stadio Brilli Peri, sito in Montevarchi (AR), per lo svolgimento del Campionato di calcio di Lega Pro anno 2021/2022 della squadra AQUILA MONTEVARCHI 1902 (compresi eventuali play-off/out), ed eventuali amichevoli, che include l’area di servizio annessa, l’area di massima sicurezza, l’area di servizio esterna e l’area riservata (D.M. 18 marzo 1996).
Per Società Sportiva si intende AQUILA MONTEVARCHI 1902, società sportiva professionistica affiliata alla F.I.G.C.
Per evento sportivo si intende ogni manifestazione sportiva ufficiale della FIFA, della UEFA, del
C.O.N.I, della F.I.G.C, della Lega Serie A, B, C, di campionato e di Coppa Italia, nonché le competizioni internazionali, comprese le amichevoli, che si svolgeranno nello Stadio, organizzate e gestite da AQUILA MONTEVARCHI 1902.
(art. 1 septies del D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003)
L’impianto sportivo controllato da un sistema di videoregistrazione posizionato sia all’interno che all’esterno della struttura, le cui immagini sono trattate secondo le disposizioni previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE2016/679) e dei successivi provvedimenti dell’Autorità Garante in materia di videosorveglianza; la registrazione effettuata per finalità di ordine e sicurezza pubblica, dalla società sportiva organizzatrice dell’evento per il tramite dell’Autorità di P.S. conformemente alla normativa citata. La società sportiva organizzatrice della manifestazione calcistica tenuta a conservare i dati e supporti di registrazione fino a sette giorni dall’evento (trascorsi i quali verranno cancellati) nonché a porre gli stessi supporti e dati a disposizione dell’Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza e su richiesta al Giudice Sportivo.
La conservazione delle immagini videoregistrate prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle Autorità Giudiziarie o Forze di Polizia. La Società Sportiva provveder ad affiggere un’adeguata segnaletica permanente su cui riportata la seguente dicitura: “Area soggetta a videosorveglianza (art. 13 del Regolamento UE2016/679). La registrazione e la rilevazione effettuata da AQUILA MONTEVARCHI 1902 per finalità di ordine e sicurezza pubblica”. Il trattamento dei dati personali effettuato secondo le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell’Interno 6 Giugno 2005. La gestione dell’impianto TV-CC assegnata ad un responsabile (soggetto designato al presidio del sistema di videosorveglianza, anche in qualità di amministratore di sistema) che stato autorizzato quale “Delegato a specifici compiti e funzioni relativi alla gestione dei trattamenti di videosorveglianza” e il cui nominativo agli atti del G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza).
Data e ora dell’evento potranno essere modificate, spostate per disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza o delle autorità sportive senza che ci possa determinare alcuna responsabilità a carico del club. In caso di evento posticipato o annullato, l’eventuale rimborso avverrà secondo le disposizioni in materia e con le modalità comunicate successivamente dalla Società sportiva, senza alcuna responsabilità per quest’ultima. Il rimborso o la sostituzione del biglietto potranno aver luogo solo a fronte di presentazione dello stesso. Si rammenta che, oltre ai suddetti comportamenti passibili di sanzione amministrativa in quanto violazione del presente regolamento, costituisce anche reato, ed pertanto vietato all’interno dell’impianto sportivo: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di campo. AQUILA MONTEVARCHI si riserva di modificare il presente regolamento con efficacia immediata, anche in conseguenza di provvedimenti legislativi e/o amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza e di ogni altra disposizione contenuta nelle Determinazioni emanate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni.
(legge 13 dicembre 1989 n. 401, come modificata dal D.L. 4 ottobre 2018 n. 113; D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003; legge n. 205 del 25.06.1993;decreto del Ministero dell’Interno 18 marzo 1996, come mod. dal decreto del Ministero dell’Interno 6 giugno 2005,recante “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”; decreto del Ministero dell’Interno 6giugno 2005 recante “Modalit di emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti sportivi, in occasione dello svolgimento di competizioni riguardanti il gioco del calcio”; Dlgs. n. 8 dell’8 febbraio 2007; decreto del Ministero dell’Interno dell’8 agosto 2007;DL 119/2014 – convertito con modificazioni dalla Legge 146/2014; Protocollo d’intesa Ministero dell’Interno, Presidenza del Consiglio, Ministro per lo Sport, CONI, FIGC, Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico, LND, AIC, AIAC, AIA del 4 agosto 2017 ;Determinazione ONMS n.14/2010 del 17 marzo 2010; Circ. n.555/ONMS/470 del 18 dicembre 2017; circ. n.555/ONMS/284 del 8 agosto 2017 e circ. n. 555/ONMS/92 del 1 marzo 2019).